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D.P.C.M. 20.12.2007

D.P.C.M. 20 dicembre 2007: Disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo. (G.U. 15.02.2008, n. 39)

Art. 2 - Doni di rappresentanza

1. A partire dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, accettano e trattengono personalmente i doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro non sia superiore a 300,00 euro.

2. I doni di rappresentanza il cui valore espresso in denaro sia superiore ai 300,00 euro e che, in relazione alla loro tipologia e specificità, possono essere destinati alle sedi ufficiali o di rappresentanza, restano nella disponibilità dell'amministrazione.

3. I restanti doni, di valore superiore a 300,00 euro, sono destinati dal Presidente del Consiglio e dai Ministri per iniziative aventi finalità umanitarie, caritatevoli, di assistenza e beneficenza.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che intendano trattenere personalmente un dono di rappresentanza il cui valore ecceda l'importo di cui al comma 1, versano all'amministrazione ricevente la somma di denaro pari alla differenza tra il valore stimato del bene e 300,00 euro.

5. L'amministrazione ricevente individua l'ufficio ove tenere l'apposito registro in cui iscrivere i doni di rappresentanza contenente la descrizione del bene, l'indicazione del donatore, la stima effettuata, la data e il motivo della consegna, la destinazione effettuata.

6. La stima del valore economico del dono di rappresentanza è effettuata dall'Ufficio di bilancio dell'amministrazione ricevente.

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