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Decreto legislativo 29.12.2007, n. 262

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. (G.U. 23.01.2008, n. 19)

Art. 3 - Organizzazione

1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverrà mediante procedure di confronto e di competizione nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.

2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze già consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica, possono concorrere alla individuazione delle eccellenze.

3. Il Ministero della pubblica istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, ivi compresi regioni ed enti locali, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma 4.

4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorità scientifica significativa quale ad esempio università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validità ad ogni valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilità delle azioni intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie;

b) per l'accreditamento di soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le esperienze già realizzate con

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