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Decreto legislativo 29.12.2007, n. 262

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. (G.U. 23.01.2008, n. 19)

Art. 4 - Riconoscimenti e premi

1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7:

a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;

b) ammissione a tirocini formativi;

c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;

d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;

e) benefici di tipo economico; 1

f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

1

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 280/E del 25.11.2009 ed a rettifica delle indicazioni prima fornite con risoluzione n. 156/E del 12.6.2009 ha precisato che i benefici di tipo economico riconosciuti agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico, non appaiono riconducibili né all'articolo 50, lett. c), del TUIR né in alcuna delle categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del TUIR. Pertanto, gli stessi non assumono rilevanza né ai fini della tassazione, né ai fini degli adempimenti del sostituto d'imposta.

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