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Decreto legislativo 29.12.2007, n. 262

Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione. (G.U. 23.01.2008, n. 19)

Art. 2 - Criteri e procedure

1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.

2. L'eccellenza è valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversità e varietà, ad aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate, nonché a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.

3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza è organizzato in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificità di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunità determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilità.

4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi, sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.

5. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili ai percorsi di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

6. Per la valorizzazione dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

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