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Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE. (G.U. 14.02.2006, n. 37)

Art. 6 - Formati disponibilii 25

1. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati, secondo le modalità e i formati previsti dall'articolo 2, lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 12. 26 27 .

2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono ai sensi del periodo precedente con provvedimento motivato. 28

3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo.

4. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche producono e rendono disponibili i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo secondo il principio dell'apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

5. Fermo quanto previsto d

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