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Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE. (G.U. 14.02.2006, n. 37)

Art. 5 - Richiesta di riutilizzo di documenti 19

1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalità di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse. Di tale proroga è data comunicazione al richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta. 20

2. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario, attraverso una licenza. 21

3. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle disposizioni del presente decreto. 22 23

4. Nel caso in cui il riutilizzo è negato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di proprietà intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a fornire la suddetta indicazione.

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