Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36
1. Sono fatte salve:
a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1886, ratificata ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, dell'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1994, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e del Trattato sul diritto d'autore (WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il 14 marzo 2010; 17
c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
[d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all'articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;]
e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
[f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché la disposizione sull'accesso ai dati individuali di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.]
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