Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36
1. Il presente decreto non si applica ai seguenti documenti:
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;
a-bis) quelli nella disponibilità di imprese pubbliche:
1) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale;
2) connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilità di istituti di istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto;
d) quelli nella disponibilità di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese quelle universitarie, dai musei e dagli archivi;
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
[f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi; 13 ]
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legis
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