Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità di sistema portuale, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;
a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b-bis) università: qualsiasi organismo pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenutonella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo 61, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
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