Decreto legislativo 24.01.2006, n. 36
1. I dati sono resi disponibili gratuitamente , fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato 30 31 .
[2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale. 32 ] 33
3. Il comma 1 non trova applicazione per:
a) le biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
b) le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
c) c) le imprese pubbliche. 34
3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un corrispettivo, il totale delle entra
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