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Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo in vigore dal: 18.05.2006). (G.U. 03.05.2006, n. 101)

Art. 9 - Lavori delle commissioni di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici, insediatesi presso le università in cui si espleta il giudizio idoneativo, eleggono il presidente e predeterminano i criteri di massima e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati anche, ove possibile, facendo riferimento a parametri riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'articolo 12, comma 4, il quale ne assicura la pubblicità almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Espletate le procedure di cui al comma 1, le commissioni giudicatrici accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco delle produzioni scientifiche e dei titoli e alla relativa documentazione, inerenti il concorso, presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Per garantire la riservatezza dei dati presentati l'accesso avviene tramite password consegnata al presidente della commissione dal responsabile del procedimento.

3. Per valutare la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo del candidato anche con riferimento all'attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica, comprendente le pubblicazioni, i brevetti e i progetti innovativi, nonché rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione in quanto individuabile;

c) la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca;

d) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdis

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