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Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo in vigore dal: 18.05.2006). (G.U. 03.05.2006, n. 101)

Art. 8 - Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni tre anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. All'attuazione del presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

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