Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164
1. Le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale si svolgono presso le università individuate, per ciascun settore e ciascuna fascia, mediante sorteggio entro una lista di università aventi idonee strutture definita dal Ministero, su proposta della CRUI, per ciascuna area di cui al decreto del Ministro in data 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, e aggiornata ogni tre anni. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Le università individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure. All'attuazione del presente comma le università provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta il giudizio idoneativo. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
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