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Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo in vigore dal: 18.05.2006). (G.U. 03.05.2006, n. 101)

Art. 10 - Controllo di legittimità degli atti

1. Gli atti redatti dalle commissioni, di cui all'articolo 9, comma 9, sono consegnati entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori al responsabile del procedimento che provvede a trasmetterli entro quindici giorni al CUN per il parere di legittimità, dandone comunicazione al Ministero.

2. Ove il CUN non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti si prescinde dal parere.

3. Nel caso in cui emergano rilievi di legittimità il Ministro riconvoca la commissione per un riesame degli atti, da svolgersi entro sessanta giorni.

4. Dopo il riesame, gli atti sono nuovamente sottoposti al parere del CUN che si pronuncia entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale si prescinde dal parere.

5. Gli atti sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.

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