Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164
1. Le università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell'idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210.
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