Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile anche per via telematica. Il decreto stabilisce le modalità e i tempi, non inferiori a trenta giorni e comunque non superiori a cinquanta, per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
2. La partecipazione ai giudizi idoneativi è libera, senza limitazione in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati. Ai professori ordinari e ai possessori dell'idoneità scientifica per le fasce dei professori ordinari è preclusa la partecipazione ai giudizi idoneativi per il conseguimento dell'idoneità scientifica per la fascia dei professori associati nello stesso settore o in settori affini.
3. La presentazione delle domande con allegati i rispettivi titoli, la produzione scientifica e l'elenco completo delle pubblicazioni si effettua per via telematica presso il Ministero con una procedura validata. Le pubblicazioni di cui al precedente elenco non disponibili in via telematica, sono trasmesse dai candidati, entro 15 giorni dall'espletamento di quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, al responsabile del procedimento e ai componenti della commissione giudicatrice.
4. Per ciascuna procedura idoneativa l'università nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo.
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