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Decreto legislativo 06.04.2006, n. 164

Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Testo in vigore dal: 18.05.2006). (G.U. 03.05.2006, n. 101)

Art. 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati, la quota di incremento di cui all'articolo 4, comma 1, è pari al cento per cento.

2. Nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati:

a) il quindici per cento della quota di incremento di cui al comma 1 è riservata ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché ai ricercatori confermati che alla data fissata dal bando abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) una ulteriore quota dell'uno per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati, bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici.

3. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneità, quest'ultimo è arrotondato all'unità superiore.

4. L'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, si applica alle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché a quelle per posti di professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge 4 novembre 2005, n. 230, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della leg

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