D.P.R. 06.09.2005
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Amministrazioni, di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, sono autorizzate ad assumere, nell'anno 2005, un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive 4.213 unità, come risulta dalle citate tabelle 1 e 2, corrispondente ad una spesa di euro 30.216.348,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 113.462.227,00 a decorrere dall'anno 2006, da far valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Alle Forze armate, ai Corpi di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco è assegnato, per l'anno 2005, un contingente di personale pari a 2.971 unità, come risulta dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, corrispondente ad una spesa di euro 16.463.771,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 72.200.371,00 a decorrere dall'anno 2006. Per l'anno 2005 è posto a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa di 6.750.000,00 euro relativa ai richiami in servizio autorizzati ai sensi della normativa vigente per le Forze armate.
3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è autorizzata presso il Ministero della giustizia - Direzione degli archivi notarili e presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'immissione di sei unità di personale provenienti dalle ex basi NATO corrispondente ad una spesa di euro 54.628,00 quale onere relativo all'anno 2005 e ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 163.901,00 a decorrere dall'anno 2006.
4. L'Agenzia delle d
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