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D.P.R. 06.09.2005

Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (G.U. 22.09.2005, n. 221)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come per il triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;

Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere alle assunzioni nel limite di un spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il comma 3-ter del medesimo art.;

Visto l'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

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