D.P.R. 06.09.2005
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede come per il triennio 2005-2007 alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette;
Visto l'art. 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che stabilisce come, in deroga al divieto di cui al comma 95 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano procedere alle assunzioni nel limite di un spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005 e a 120 milioni di euro a regime, a carico dell'apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare, il comma 3-ter del medesimo art.;
Visto l'art. 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.