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D.M. MIUR 18.11.2005, n. 85. (G.U. 22.11.2005, n. 92 - S.S.)

Art. 4 - Domande di ammissione - Esclusioni

1 - Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice, secondo il modello allegato (Allegato 4), sono indirizzate all'Ufficio scolastico regionale, per il tramite del CSA ove è ubicata la sede di servizio dei candidati, che verificherà i requisiti di accesso ai corsi stessi. Le domande debbono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito Internet del M.I.U.R. www.istruzione.it, e sulla rete Intranet. Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all'estero possono scegliere a quale Centro Servizi Amministrativi indirizzare la domanda.

2 - I Direttori regionali, d'intesa con le Università ed Accademie, provvedono ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nelle rispettive Regioni, per l'attivazione dei corsi.

3 - Sulla base delle autocertificazioni, contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici scolastici regionali provvedono all'accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali. Oltre al difetto dei requisiti, è motivo di esclusione la domanda prodotta fuori termine o priva della firma dell'interessato.

4 - Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda sono soggette ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

5 - Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale è ammesso reclamo, entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali od omissioni. I nominativi dei docenti inseriti nell'elenco defini

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