D.M. MIUR 18.11.2005, n. 85. (G.U. 22.11.2005, n. 92 - S.S.)
1 - Le commissioni giudicatrici, nominate dal competente Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono presiedute, rispettivamente, da un docente universitario o dal direttore dell'Accademia di belle arti o del Conservatorio di musica e composte da docenti universitari, dell'Accademia e del Conservatorio, nonché da insegnanti delle istituzioni scolastiche, supervisori del tirocinio, che hanno collaborato alle attività del corso speciale.
2 - A conclusione dei lavori le commissioni giudicatrici compilano l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per posti di ruolo, classe di concorso o ambito disciplinare dei candidati che hanno superato l'esame finale ed hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità, con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale complessivo conseguito.
3 - Detto elenco è inviato al competente Direttore regionale per l'approvazione e la pubblicazione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale e della sede dell'Università o dell'Accademia di belle arti, in cui si sono tenuti i corsi. Il Direttore Regionale curerà, altresì, la diffusione dell'elenco in parola attraverso il proprio sito Internet.
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