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D.M. MIUR 18.11.2005, n. 85. (G.U. 22.11.2005, n. 92 - S.S.)

Art. 3 - Svolgimento dei corsi - Prove d'esame

1 - I corsi si svolgono nell'anno accademico 2005/2006, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie, nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell'Università o il Direttore dell'Accademia interessata e il Direttore del competente Ufficio scolastico regionale.

In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all'organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.

2 - Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori Regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate.

3 - Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascuna Università o Accademia, di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico - strumentali. Di norma, non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10. Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra Università, Accademie e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali ai più corsi, anche a distanza.

4 - Le competenti Università e Accademie avranno cura di avviare ai corsi speciali di c

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