IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 14.03.2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (G.U. 16.03.2005, n. 62)

Capo VI - Rafforzamento della base produttiva

Art. 9 - Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione.

1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono: 178

a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;

b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all' articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall' articolo 2545-septies del codice civile; 179

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.