Decreto legge 14.03.2005, n. 35
Capo VI - Rafforzamento della base produttiva
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 190
a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;
b) il comma 3 è abrogato; 191
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 è abrogato; 192
e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
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