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Decreto legge 14.03.2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (G.U. 16.03.2005, n. 62)

Capo VI - Rafforzamento della base produttiva

Art. 8 bis - Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006». 177

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.

2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,»;

c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

d) al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,»;

e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si

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