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Decreto legge 14.03.2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (G.U. 16.03.2005, n. 62)

Capo VI - Rafforzamento della base produttiva

Art. 8 - Riforma degli incentivi.

1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti princìpi: 165

a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;

b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;

d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;

e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tr

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