Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo II - Il sistema integrato
Capo I - Soggetti istituzionali
1. La comunità montana approva il piano di zona di cui all'articolo 29 nel caso in cui coesistano le seguenti condizioni:
a) vi sia totale coincidenza tra l'ambito territoriale della comunità montana e quello della zona-distretto;
b) vi sia delega alla comunità montana da parte dei comuni delle funzioni amministrative di cui sono titolari.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, la comunità montana è sentita dall'articolazione zonale della conferenza dei sindaci prima della adozione del piano di zona.
3. La Regione favorisce il coordinamento tra il piano integrato sociale regionale di cui all'articolo 27 e il piano di indirizzo per le montagne toscane approvato ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 95 (Disciplina degli interventi per lo sviluppo della montagna), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, e promuove intese ed accordi di ambito interregionale per le zone di confine.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.