Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo II - Il sistema integrato
Capo I - Soggetti istituzionali
1. Le province concorrono alla programmazione regionale e alla programmazione di ambito zonale e curano il coordinamento con le politiche settoriali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) e con i programmi locali di sviluppo di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.
2. Le province promuovono e sostengono gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti disabili e delle categorie svantaggiate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione, professionale e lavoro) come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20.
3. Le province curano la tenuta degli albi e dei registri regionali previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale, e promuovono la partecipazione dei soggetti interessati alla costruzione delle reti di solidarietà sociale.
4. Le province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.
5. Le province partecipano all'articolazione zonale della conferenza dei sindaci per
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