Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo II - Il sistema integrato
Capo I - Soggetti istituzionali
1. I comuni esercitano le funzioni di programmazione locale del sistema integrato attraverso l'approvazione dei piani di ambito zonale di cui all'articolo 29 da parte dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci, di cui all'articolo 12, comma 4 della l.r. 40/2005 e concorrono alla programmazione regionale secondo le modalità previste dall'articolo 26.
2. I comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione della rete locale degli interventi e servizi sociali, nonché della gestione e dell'erogazione dei medesimi. Sono fatte salve le funzioni diversamente attribuite dalla normativa vigente.
3. In particolare i comuni sono competenti per:
a) il rilascio dell'autorizzazione e la vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali;
b) la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
c) la determinazione eventuale di livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.