Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 dopo le parole: "agevolare l'inserimento lavorativo," sono inserite le seguenti: "favorendo la stabilità del lavoro,".
2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
"d bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.".
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