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Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro. Fonte: Bollettino ufficiale del 7 febbraio 2005, n. 8.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipulino una convenzione con la provincia interessata.

2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.".

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