Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20
1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
"Art. 21 bis - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili
1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipulino una convenzione con la provincia interessata.
2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.".
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