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Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro. Fonte: Bollettino ufficiale del 7 febbraio 2005, n. 8.

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 20 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 20 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 20 ter - Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro

1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.

3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.".

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