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Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro. Fonte: Bollettino ufficiale del 7 febbraio 2005, n. 8.

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

"Art. 20 bis - Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro

1. È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.".

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