Legge regionale Regione Toscana 01.02.2005, n. 20
1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
"Art. 20 bis - Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro
1. È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.".
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