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Legge regionale Regione Campania 01.02.2005, n. 4

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione. Fonte: Bollettino ufficiale del 1 febbraio 2005, n. 9.

Art. 4 - Soggetti con disabilità

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

3. Nell'ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza:

a) gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

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