Legge regionale Regione Campania 01.02.2005, n. 4
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli Enti Locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:
a) degli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;
b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.
c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall'Unione europea;
2. I progetti di cui all'articolo 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l'istruzione o la formazione professionale.
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