Legge regionale Regione Campania 01.02.2005, n. 4
1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a:
a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni;
b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione e individualizzazione dei percorsi;
d) favorire l'esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati;
e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale;
f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell'eccellenza e del disagio;
g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
h) promuovere e sostenere l'autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel dialogo/rapporto costante col sistema dell'istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola;
i) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti
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