Legge regionale Regione Campania 01.02.2005, n. 4
1. Le azioni di cui all'articolo 2 si sviluppano attraverso gli interventi di cui al comma 2 in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta di educazione, istruzione e formazione.
2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni già previste con la legge 19 febbraio 2004, n. 2, relativa all'istituzione del reddito di cittadinanza.
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono:
a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap;
b) servizi di mensa;
c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) servizi residenziali;
e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;
f) borse di studio;
g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dell'articolo 2, comma 1, lettera n);
h) sostegno e mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;
4. I progetti di cui al comma 1 riguardano:
a) l'elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;
b) l'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l'istruzione, la formazione professionale e l'università;
d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti sul territorio;
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