Deliberazione 15.04.2005, n. 05/178
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2 sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca dello sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne immediata comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto e coinvolgenti servizi essenziali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze nazionali di Ministero o di grande ripartizione deve essere comunicata all'amministrazione con la quale si ha la vertenza ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro deve essere immediatamente comunicata agli uffici periferici con cui si hanno le vertenze. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggior diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Detti uffici si assicurano che i predetti organi di informazione garantiscano all'utenza un'informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero
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