Deliberazione 15.04.2005, n. 05/178
1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio delle singole amministrazioni adottati sulla base di appositi protocolli di intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata di livello nazionale o locale tra le amministrazioni stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 , vengono individuati appositi contingenti di personale, distinti per area e profilo professionale, da adibire ai servizi pubblici essenziali e quindi esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione integrativa, individuano:
a ) le professionalità di cui al presente accordo;
b ) i contingenti suddivisi per professionalità;
c ) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sul protocollo sono attivate, da parte delle organizzazioni sindacali, le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti indicati nell'art. 5, comma 3.
4. In conformità con i Regolamenti di servizio di cui al comma 1, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano, ove possibile con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti, tenuto all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati
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