Deliberazione 15.04.2005, n. 05/178
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990 , i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a ) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
b ) amministrazione della giustizia;
c ) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
d ) igiene, sanità ed attività assistenziali;
e ) attività connesse al servizio doganale ove previsto;
f ) trasporti;
g ) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
h ) servizio elettorale;
i ) protezione civile;
l ) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
m ) istruzione pubblica.
2. Nell'àmbito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna amministrazione provvede secondo le proprie competenze:
a ) salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:
custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
b ) attività giudiziaria:
Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero economia e finanze: limitatamente all'assistenza dalle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;
c ) ordine pubblico, sicurezza e relazioni
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.