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Deliberazione 15.04.2005, n. 05/178

Valutazione dell'accordo sottoscritto in data 8 marzo 2005 da ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONFINTESA, USAE, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA, FLP, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Ministeri. (G.U. 27.04.2005, n. 96)

Art. 2 - Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 146 del 1990 , i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:

a ) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;

b ) amministrazione della giustizia;

c ) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;

d ) igiene, sanità ed attività assistenziali;

e ) attività connesse al servizio doganale ove previsto;

f ) trasporti;

g ) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;

h ) servizio elettorale;

i ) protezione civile;

l ) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;

m ) istruzione pubblica.

2. Nell'àmbito dei servizi essenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili; ove non siano indicati i Ministeri, ciascuna amministrazione provvede secondo le proprie competenze:

a ) salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:

custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;

b ) attività giudiziaria:

Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero economia e finanze: limitatamente all'assistenza dalle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili;

c ) ordine pubblico, sicurezza e relazioni

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