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Deliberazione 15.04.2005, n. 05/178

Valutazione dell'accordo sottoscritto in data 8 marzo 2005 da ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONFINTESA, USAE, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA, FLP, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Ministeri. (G.U. 27.04.2005, n. 96)

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.

2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146 , come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 , (in seguito indicata come legge n. 146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

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