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Deliberazione 15.04.2005, n. 05/178

Valutazione dell'accordo sottoscritto in data 8 marzo 2005 da ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONFINTESA, USAE, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA, FLP, sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nel comparto Ministeri. (G.U. 27.04.2005, n. 96)

Formula iniziale

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

ARAN

Confederazioni sindacali nazionali

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

CONFINTESA

USAE

Organizzazioni sindacali FP CGIL

FPS CISL

UIL PA

CISAL INTESA

CONFSAL UNSA

FLP

Ministro della funzione pubblica

LA COMMISSIONE

di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

nel procedimento pos. n. 16502, su proposta dei Commissari avv. Giovanni Di Cagno, prof. Vincenzo Lippolis e prof. Antonio Vallebona, adotta la seguente delibera

Premesso

1. Che attualmente la disciplina dello sciopero del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Ministeri è contenuta in una proposta della Commissione adottata con delibera n. 192/6.7 del 14 settembre 1995, integrata con delibera n. 99/284 del 22 aprile 1999.

2. Che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000 , modificativa e integrativa della legge n. 146/1990 , si è reso necessario l'adeguamento delle precedenti discipline.

3. Che in data 23 luglio 2003 è stato trasmesso alla Commissione il testo di un'ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra l'ARAN da un lato e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali di settore dall'altro, concernente la disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente dalle Amministrazioni del comparto dei Ministeri.

4. Che nel corso di successive audizioni la Commissione ha formulato una serie di rilievi rispetto all'ipotesi di accordo.

5. Che in data 2 dicembre 2004 l'ARAN ha trasmesso alla Commissione nuova ipotesi di accordo stipulata in data 8 novembre 2004.

6. Che nel corso di audizione tenutasi in data 8 febbraio 2005, la Commissione ha indicato alle parti stipulanti residui

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