Deliberazione 15.04.2005, n. 05/178
1. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto dei Ministeri.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
3. I tentativi di conciliazione, in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, si svolgono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresi quelli inerenti alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione. Il tentativo di conciliazione si svolge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, qualora il conflitto sindacale relativo alla contrattazione integrativa nazionale a livello di amministrazione riguardi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Se la controversia è locale, i soggetti competenti a svolgere l'attività di conciliazione sono quelli previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 . Nel caso di conflitto sindacale che coinvolga i medesimi soggetti competenti all'attività di conciliazione, la procedura si svolge presso il Ministero del lavoro anche per le controversie locali.
4. Nel caso di insorgenza di una controversia sindacale nazionale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, i soggetti di cui al comma 3, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta conciliativa, provvedono a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti di cui al comma 3 possono chiedere alle organizzazioni sindacali e alle ammini
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