Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo II - Disposizioni finanziarie
Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione
Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.
Le spese
- del Parlamento europeo,
- del Consiglio europeo e del Consiglio,
- della Commissione,
- della Corte di giustizia dell'Unione europea
sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
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