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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo II - Disposizioni finanziarie

Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione

Articolo III-406 -

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412, gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

Le spese

- del Parlamento europeo,

- del Consiglio europeo e del Consiglio,

- della Commissione,

- della Corte di giustizia dell'Unione europea

sono iscritte in sezioni distinte del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

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