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Trattato 29.10.2004

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 29.10.2004.

Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione

TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.

Capo II - Disposizioni finanziarie

Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico

Articolo III-407 -

La Commissione dà esecuzione al bilancio, in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412, a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

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