Trattato 29.10.2004
Parte III - Le politiche e il funzionamento dell'Unione
TITOLO VI - Funzionamento dell'unione.
Capo II - Disposizioni finanziarie
Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione
1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata definitivamente adottata, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente, senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.
Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.
Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.
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