D.P.R. 12.10.2004, n. 284
1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal Presidente, dal Coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 4, da due membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.
2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva la Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.
3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che ne assicura la segreteria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
5. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e il responsabile del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, senza oneri a carico dell'Amministrazione.
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