D.P.R. 12.10.2004, n. 284
1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche dell'infanzia.
2. Il Presidente può nominare un Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, fra i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e può compiere tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369.
4. Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.
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