D.P.R. 12.10.2004, n. 284
1. Il Coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.
2. Il Coordinatore delle attività scientifiche coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ne garantisce l'attuazione scientifica.
3. A tale fine, il Coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 451 del 1997.
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