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Ordinanza MIUR 03.12.2004, n. 87

Norme concernenti il passaggio dei giovani dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, ai sensi dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 5 - Certificazione

1. La certificazione, di cui al mod. A) approvato con D.M. n. 86, citato in premessa contiene l'indicazione del possesso da parte del giovane delle competenze essenziali per l'ammissione alla classe che la commissione ha individuato sulla base dei crediti riconosciuti e degli eventuali accertamenti effettuati. La certificazione contiene altresì l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta dal giovane da effettuarsi, anche mediante la frequenza di corsi di recupero, nel primo anno di inserimento. L'integrazione riguarda competenze il cui raggiungimento non pregiudica, a giudizio della Commissione, l'inserimento nella classe individuata dalla Commissione stessa.

2. La certificazione, di cui al modello B) approvato con D.M. n. 86, citato in premessa, contiene indicazione dell'ammissione agli esami di qualifica o agli esami di licenza di maestro d'arte, anche presso altri istituti del medesimo indirizzo. L'ammissione agli esami di qualifica è accompagnata da un voto, espresso in centesimi, equivalente allo scrutinio finale di ammissione previsto dall'art. 27, comma 6 dell'O.M. n. 90/2001.

3. Per le prove di esame di qualifica valgono le norme indicate nel citato art. 27 dell'ordinanza ministeriale n. 90/01.

4. I certificati di cui al primo comma hanno valore soltanto ai fini dell'iscrizione alla classe per cui sono stati rilasciati, anche presso altre istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo.

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