Ordinanza MIUR 03.12.2004, n. 87
1. Per i giovani in situazione di handicap che presentano attestazione di percorsi in base ad un Piano Educativo Individualizzato differenziato viene rilasciata la certificazione secondo le indicazioni specifiche contenute nei citati modelli A) e B).
2. La commissione, al fine della predisposizione degli eventuali accertamenti di cui all'art. 5, primo comma, tiene conto della situazione documentata di handicap degli interessati, anche con l'uso di particolari strumenti didattici individuati alla Commissione.
3. Ai fini di cui al secondo comma, la Commissione può avvalersi di personale esperto, nominato dal Dirigente scolastico.
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